Art. 10.
(Regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile).

      1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istituito dalla Comunità europea e dell'articolo 1 della citata legge n. 36 del 2001.
      2. Il regolamento di cui al comma 1, che è allegato allo strumento generale di pianificazione territoriale comunale di cui costituisce parte integrante e che, ove ne comporti modifiche tali da costituirne varianti, deve essere adottato con le medesime procedure previste per le medesime varianti, disciplina l'installazione, la modifica,

 

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l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile, ai fini di:

          a) minimizzare l'esposizione della popolazione, anche delle persone più sensibili, ai campi elettromagnetici;

          b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

          c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico e ambientale degli impianti.